LAVORO

Il lavoro è un'attività produttiva che implica il dispendio di energie fisiche o intellettuali per raggiungere uno scopo preciso: procurarsi col proprio lavoro beni essenziali o beni superflui, o direttamente o indirettamente attraverso un valore monetario riconosciuto acquisito da terzi quale compenso. Nel mondo moderno l'attività lavorativa viene esplicata con l'esercizio di un mestiere o di una professione e ha come scopo la soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi. Sul piano giuridico si distingue il lavoro subordinato da quello autonomo e parasubordinato con caratteristiche intermedie tra i primi due


L'etimologia del termine lavoro riporta al latino labor con il significato di fatica.

Sono noti i detti della letteratura classica "durar fatica" e "operar faticando".

Ancora oggi in alcuni dialetti si utilizzano i termini "faticare", "andare a faticare" (come nei dialetti del Sud Italia), per intendere "lavorare" e "andare a lavorare".

Altro termine dialettale come sinonimo è travaglio, dal francese travail, per esempio in siciliano "lavorare" si dice "travagliare" e in piemontese "travajè".

Lavorare significa occupare il tempo nel fare qualcosa di produttivo, traendone un vantaggio generalmente economico. Infatti con il termine occupato si definisce lo status del lavoratore, e con il suo opposto, disoccupato, si definisce lo status di chi non ha un lavoro come soggetto in cerca di una prima occupazione.

Il lavoratore dipendente ha generalmente una controparte, con la quale instaura un rapporto di lavoro.

Nel caso di lavoro subordinato la controparte è il datore di lavoro. Il rapporto è regolato da norme e contratti stipulati su base nazionale secondo il settore di attività e su base aziendale negli accordi integrativi.
Secondo il Codice civile (art. 2094) è prestatore del lavoro subordinato chi si obbliga dietro retribuzione a prestare nell'impresa il proprio lavoro che può essere intellettuale o manuale. In altre parole nel lavoro subordinato è presente una soggezione del lavoratore alle decisioni e agli ordini del datore di lavoro. Tuttavia la nozione codicistica non basta da sola a qualificare e circoscrivere il rapporto subordinato nel suo concreto atteggiarsi. In dottrina si fa rilevare l'allargamento dell'area riconosciuta come subordinata da parte della giurisprudenza come fenomeno socio-economico.

La disciplina del lavoro si può così riassumere:
La legge n. 604 del 15 luglio 1966 sulla disciplina dei licenziamenti individuali la cui validità è subordinata all'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Con una normativa organica è entrato in vigore il cosiddetto Statuto dei lavoratori con la legge n. 300 del 1970.
La legge n. 533 dell'11 agosto 1973 ha introdotto la disciplina delle controversie individuali in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. La procedura per rivendicare davanti all'autorità giudiziaria il riconoscimento di un diritto è stata costruita con il rito del lavoro e il Giudice specializzato del lavoro.
Il lavoro è il pilastro fondamentale su cui si basano le nazioni e le società. In Italia la Carta fondamentale tutela una serie di diritti dei lavoratori garantendo in particolare quelli delle fasce più deboli come le donne.



L'art. 1 stabilisce che L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
L'art. 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni curandone anche la formazione e l'elevazione professionale.
L'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
L'art. 37 estende alla donna gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Il Codice civile all'art. 2110 tutela anche il periodo di gravidanza e di puerperio.
L'art. 38 tutela l'assistenza sociale e le forme di previdenza.
Il diritto di sciopero è garantito dall'art. 40 ed è regolato dalle leggi.
L'art. 41 è un crocevia nel quale si incontrano le esigenze del capitale e la sicurezza nel lavoro: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L'art. 2087 del Codice civile stabiliva già l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro [8].
L'art. 46 prevede, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende secondo quanto stabilito dalle leggi.
Con l'entrata in vigore della cosiddetta legge Biagi sono stati disciplinati i lavori atipici e la flessibilità nel lavoro. In realtà la legge è impropriamente così definita in quanto si tratta solo di una legge delega al governo, il D. Lgs. n. 276 del 2003.
In particolare, nelle forme di flessibilità introdotte dalla nuova normativa, trovano applicazione:
1. il part time (artt. 46 e 85 comma 2 del decreto n. 276)

2. il contratto di somministrazione (artt. 20-28)

3. il lavoro intermittente (artt. 33-40)

4. il lavoro ripartito (artt. 41-45)

5. il contratto di inserimento

6. il lavoro a progetto (art. 69)

7. prestazioni occasionali e accessorie

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tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro





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